Banca Dati F gas: al via la registrazione delle vendite

Il D.P.R. 146/2018 ha istituito la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e, all’articolo 16, stabilisce che le imprese che forniscono agli utilizzatori finali gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas comunichino alla Banca Dati le informazioni relative alle vendite, a decorrere dal sesto mese successivo all’entrata in vigore del D.P.R. ovvero dal 25 luglio 2019.

Tale comunicazione sostituisce l’obbligo di tenuta dei registri previsto dall’articolo 6 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014.

Sono soggette all’obbligo di comunicare i dati di vendita le imprese che forniscono:

  • gas fluorurati a effetto serra per le attivitĂ  di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono FGAS per cui è richiesto un certificato o un attestato. In questo caso il venditore potrĂ  vendere i FGAS unicamente a persone o imprese in possesso di certificato; 
  • apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS a utilizzatori finali (che si impegnano a far installare da imprese certificate) e Installatori (che indicano l’utilizzatore finale). Laddove il venditore coincide con l’installatore la comunicazione viene effettuata dall’installatore.

Nel caso di apparecchiature che non necessitano di installazione – in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 20) del Regolamento (UE) n. 517/2014 – il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che il venditore dovrĂ  comunicare i dati relativi alla vendita indicando, nell’apposita sezione “Installazione”, che l’apparecchiatura non necessita appunto di installazione.

Sul sito di Ecocamere è disponibile una serie di domande e risposte ai quesiti principali per l’iscrizione alla Banca Dati e la comunicazione delle vendite. Il sio con domande e risposte è continuamente aggiornato in base ai quesii che arrivano dalle imprese. QUI