Patentino del frigorista – Cna Impiantisti: “Evitare il Far West semplificando la vita delle imprese certificate”

Torna il tema del patentino del frigorista, che – ricordiamo qui – è stato introdotto dal regolamento DPR 27 gennaio 2012 come attuazione del regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Tale DPR prevede il conseguimento del Patentino per le imprese e gli operatori che svolgono attività su apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e antincendio che contengono almeno 3 Kg (o 6 Kg, se perfettamente sigillate) di gas fluorurati a effetto serra. Ma a oggi solo 8.500 imprese hanno deciso di certificarsi in via definitiva su 44mila imprese certificate a titolo provvisorio. “Colpa della malaburocrazia – afferma Carmine Battipaglia, presidente degli Impiantisti Cna, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – “Il regolamento, nato per tutelare l’ambiente, è stato ridotto a una serie di procedure inutili e costose che finiscono esclusivamente per penalizzare le imprese senza, in cambio, garantire benefici di nessun genere. La totale assenza di controllo non è l’unica anomalia contenuta nella normativa sugli f-gas. Ottenere la certificazione è complesso e costoso”. E aggiunge: “Al danno si aggiunge la beffa. E ora rischia di trasformarsi in farsa l’obbligo di certificazione per le persone e le imprese che installano impianti che contengono gas serra oppure ne curano la manutenzione. Non esistono controlli né sanzioni nei confronti degli abusivi. E, addirittura, in alcuni appalti pubblici del settore non era chiesta la certificazione”. Infine conclude: “La Cna chiede di semplificare la vita degli operatori riducendo costi ed oneri burocratici. Un primo passo utile e necessario è quello di evitare alle ditte individuali ed alle micro imprese di doversi certificare due volte; sia come persona che come impresa”.

La legislazione in vigore dal primo gennaio 2015 – il regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 – abroga il precedente regolamento CE n. 842/2006 ma non abroga gli obblighi di certificazione.