Nuovo formato e modalità di trasmissione della relazione su gas fluorurati a effetto serra

In data 5 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 , che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra. Esso  indica il formato e le modalità di trasmissione della relazione che i produttori, gli importatori e gli esportatori di gas fluorurati a effetto serra sono tenuti a trasmettere per quanto riguarda la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso come materia prima e la distruzione di tali sostanze.

Al fine di garantire l’uniformità e la coerenza della raccolta dei dati e di limitare gli oneri amministrativi, le imprese devono trasmettere le informazioni, richieste a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 citato, per via elettronica mediante lo strumento di comunicazione basato sul formato stabilito nell’allegato del presente regolamento, messo appositamente a disposizione sul sito web della Commissione.

Il presente regolamento, che entrerà in vigore dal 25 novembre 2014, è stato emanato in attuazione dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, che stabilisce nuovi obblighi in materia di comunicazione per quanto attiene alla produzione, all’importazione, all’esportazione, all’uso come materia prima e alla distruzione delle sostanze di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 517/2014. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

QUI il regolamento pubblicato in Gazzetta