Il Ministero cancella l’Allegato 2 per le PdC. Nessuna regola aggiuntiva 

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 6 novembre è stato pubblicato il nuovo Decreto (11 ottobre 2017) del MATTM che cancella l’Allegato 2 del Decreto dell’11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili” e produce un nuovo Allegato (unico) dove son state fatte sparire le “norme” e le indicazioni per le Pompe di Calore.
Con quell’iniziativa si voleva imporre allo Stato l’acquisto, nel programma GPP Green Public Procurement (gli “acquisti verdi”), la possibilità di approvvigionare solo macchine in pompa di calore con refrigeranti a GWP inferiore a 150.
“Si tratta di coinvolgere gli attori della filiera e di mantenere un sistema di relazioni adeguate” indica Marco Masini, direttore di Assofrigoristi. “Sarebbe comunque auspicabile una maggiore collaborazione anche tra gli uffici dei ministeri stessi. Alcuni funzionari di indubbia competenza non possono essere scavalcati, altrimenti si producono distorsioni in un settore che sta già vivendo giorni problematici”.
Il paragrafo relativo alle PdC si riduce al seguente: “2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento – Gli impianti a pompa di calore devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2007/742/CE (32) e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualita’  ecologica“. In questa Decisione, vi è un punto dove veniva fatto un riferimento al GWP<150 per ottenere un rilassamento dei valori di COP in caso di adozione di quel tipo di refrigeranti, ma era – probabilmente – stato raccolto per errore.
Nella Decisione in questione, però, è interessante rilevare che viene indicato che per l’installazione delle pompe di calore gli Stati membri devono offrire agli installatori una “[…] formazione adeguata. Da tale formazione essi devono poter ricavare informazioni che consentano loro di dimensionare e installare la pompa di calore, nonché di compilare la scheda informativa destinata ai consumatori”. Ed inoltre si segnala che “nella maggior parte degli Stati membri si tengono corsi destinati agli installatori, che consentono loro diottenere qualifiche riconosciute a livello nazionale o europeo“.
Grazie ai progetti di formazione e all’impegno di Assofrigoristi, in Italia esiste oggi un diploma di valenza Europea (EQF4) che verrà rilasciato per la prima volta da Assofrigoristi e Galdus con le caratteristiche richieste, un diploma che porta, dopo l’adeguato periodo di praticantato, a poter sostenere l’esame per l’autocertificazione EN 13313, l’unica certificazione per ogni frigorista definita da una norma europea
Con il nuovo decreto, liberandoci finalmente dell’indicazione errata ad un GWP<150, si indica che “L’allegato 2 al decreto 11 gennaio 2017 pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ sostituito dall’allegato di cui al comma 1”. Una sana toppa al buco che si era creato.