Dal 2013 è obbligatorio presentare al Ministero dell’Ambiente entro il 31 maggio di ogni anno la Dichiarazione F-Gas, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera (anche se nulle) di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel registro di ciascuna apparecchiatura. Si ricorda che le operazioni di verifica e controllo delle eventuali perdite di gas refrigerante possono essere effettuate solo da personale certificato F-Gas e iscritto al Registro nazionale delle persone delle imprese certificate.
Anche quest’anno, con riferimento alla scadenza annuale del 31 maggio per la compilazione della Dichiarazione F-Gas per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, è stato attivato il sistema online per la trasmissione della dichiarazione 2017, relativa ai dati dell’anno 2016. La compilazione e trasmissione della Dichiarazione F-Gas può essere effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma disponibile sul sito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA): http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas.
Il Regolamento consente a uno stato membro, in circostanze specifiche e ben definite, di considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell’operatore.L’effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:– libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
– controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (es. prendere la decisione di accensione e spegnimento);
– potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica di quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli o riparazioni.
Il DPR 43/2012, art. 2, comma 2, stabilisce che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato a una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.