Ecodesign: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il REGOLAMENTO (UE) 2016/2281

In questi giorni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il REGOLAMENTO (UE) 2016/2281 DELLA COMMISSIONE che attua la direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.

Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai fini dell’immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di:

  • prodotti di riscaldamento dell’aria aventi una capacità di riscaldamento nominale non superiore a 1 MW;
  • ventilconvettori;
  • prodotti di raffrescamento e chiller di processo ad alta temperatura aventi una capacità nominale di raffrescamento non superiore a 2 MW;

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell’aria, dei prodotti di raffre­ scamento, dei ventilconvettori e dei chiller ad alta temperatura, stabilite nell’allegato II del regolamento (QUI), si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2018, con un calendario progressivo che vedrà ulteriori tappe nel settembre 2018 e nel gennaio 2021 (Articolo 3 del presente regolamento)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Perché queste categorie di prodotto? – La Commissione ha effettuato diversi studi preparatori sulle caratteristiche tecniche, ambientali ed economiche dei prodotti di riscaldamento dell’aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura comunemente utilizzati nell’UE. Gli studi sono stati realizzati in collaborazione con le parti interessate dell’UE e di paesi terzi, e i risultati sono stati resi pubblici. Le caratteristiche di tali prodotti, identificate come significative ai fini del presente regolamento, sono il consumo energetico e le emissioni di ossidi di azoto durante l’uso. Sono state altresì̀ identificate come significative le emissioni dirette rilasciate dai refrigeranti nonché́ le emissioni sonore. Il consumo energetico annuale combinato dei prodotti di riscaldamento dell’aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura nell’UE è stato stimato a 2 477 PJ (59 Mtep) l’anno per il 2010, corrispondenti a 107 Mt di emissioni di diossido di carbonio. In caso di mancata adozione di misure specifiche, si stima che il consumo energetico dei prodotti di riscaldamento dell’aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura raggiungerà 2 534 PJ (60 Mtep) l’anno entro il 2030.

Secondo le analisi della Commissione, tale consumo, cosi come anche le emissioni, potrebbe essere ridotto senza aumentare i costi combinati del loro acquisto e funziomamento, avvalendosi di tecnologie esistenti non proprietarie. Si ritiene che le specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite dal presente regolamento consentiranno di risparmiare ogni anno circa 203 PJ (5 Mtep – MTonnellate equivalenti di petrolio), corrispondenti a 9 Mt di emissioni di diossido di carbonio entro il 2030.

Secondo la Commissione, le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero armonizzare i requisiti relativi all’efficienza energetica e alle emissioni di ossidi di azoto applicabili ai prodotti di riscaldamento dell’aria e ai prodotti di raffrescamento in tutta l’UE, il che consentirà̀ di migliorare sia il funzionamento del mercato unico, sia la prestazione ambientale dei prodotti interessati.

QUI il regolamento pubblicato in Gazzetta, in Italiano