F-Gas 517/2014: l’esperto risponde (domande generali)

Vi proponiamo qui una serie di domande formulate dai nostri lettori con relativa risposta di esperti del settore.

 

 

 

  1. Devo continuare a rispettare il regolamento (EC) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra anche dopo il 1° gennaio 2015?

No. Il regolamento (UE) n 517/2014 su taluni gas fluorurati ad effetto serra sostituisce il regolamento (EC) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra dal 1° gennaio 2015. Il Regolamento (UE) N. 517/2014 come contenuto è più severo del precedente. Ciò significa che i regolamenti esistenti sono modificati e vengono aggiunte nuove regole. Si consideri però che le scadenze in corso e determinate dal regolamento (EC) n. 842/2006 non vengono abrogate ma eventualmente completate e “arricchite” con nuove misure.

  1. Da quando devo applicare il regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati)?

Il Regolamento (UE) n 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra è valido dal 1° gennaio 2015. Per alcuni casi concreti, in cui i termini siano dopo il 1° gennaio, è è fatta esplicita nota nel regolamento stesso.

  1. Quali refrigeranti sono interessati dalla normativa?

In generale sono considerati tutti i refrigeranti contenuti nella Appendice I o II del regolamento oppure i blend che contengono uno o più di tali refrigeranti. Sono considerate anche le miscele che contengono in parte HCFC. Queste sottostanno anche alle legislazione sugli ODS. Il che significa che dal 1° gennaio 2015 tutte queste sostanze sono vietate. Ad esempio questo vale per l’R401A.

  1. Cosa è un apparecchio ermeticamente chiuso, ai fini del regolamento?

Dall’articolo 2 comma 11 del regolamento si estrae che “sono definite «apparecchiature ermeticamente sigillate» le apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita”. Questa definizione è stata adottata sostanzialmente invariata dal regolamento (EC) n 842/2006.

  1. Cosa sono gli apparecchi mobili, ai sensi del regolamento?

Il Regolamento (UE) n 517/2014 definisce il termine “mobile”, ma senza cambiamenti rispetto alla precedente 842/2006. Sono definiti dispositivi mobili quelle apparecchiature che sono normalmente in movimento durante il funzionamento.

Secondo la Commissione europea, impianti di refrigerazione in veicoli a temperatura controllata che sono in funzione solo durante la notte (ad esempio) o le soste del veicolo, devono essere considerati sistemi di refrigerazione mobili. Al contrario, apparecchi di refrigerazione a noleggio, frigoriferi per uso domestico o condizionatori d’aria su ruote, che dunque sono mobili, ma non lo sono durante il funzionamento, sono da considerare come apparecchi fissi. Questo vale indipendentemente dalla posizione dei dispositivi.

 

QUI il testo completo del regolamento EU 517/2014, in italiano

 

NOTA: Nonostante la cura messa nel redigere le risposte, la redazione non si assume nessuna responsabilita’ per eventuali imprecisioni nei contenuti di queste pagine. Si invitano i lettori a verificare sempre quanto vale per la propria situazione con le categorie di settore o chi di competenza.