Dal 1° gennaio 2015 entreranno in vigore già le prime misure del nuovo regolamento F-gas. L’associazione europea AREA – Air-conditioning and refrigeration European Association- fa un breve punto della situazione:
Controllo delle perdite – la nuova soglia in CO2-eq può influire sui regolamenti applicabili ad apparecchi già esistenti a seconda del GWP dei refrigeranti usati, ovvero:
- Apparecchi con più di 3 Kg ma meno di 5 tonnellate di CO2-eq di refrigerante non richiederanno più nessun controlloe a partire dal 1° gennaio 2015;
- Apparecchi con meno di 3 Kg ma più di 5 tonnellate di CO2-eq di refrigerante non dovranno più essere controllati per perdite fino al 1° gennaio 2017;
- Apparecchi con almeno 50 o 500 CO2-eq di refrigeranti possono veder variare gli intervalli di tempo richiesti per il controllo a partire dal 1° gennaio 2015. Così ad esempio 20 kG di R404A in sistemi senza leak detector richiedono ora un controllo ogni 12 mesi, ma dal gennaio 2015 potrebbero richiederlo ogni 6 mesi.
Cosa dovrebbero fare i tecnici del freddo? Già ora i tecnici del freddo dovrebbero informare gli operatori dei possibili nuovi obblighi nel controllo delle perdite a partire dal gennaio 2015 per sistemi con almeno 50 o 500 tonnellate CO2-eq di refrigerante. Entro il 31 dicembre 2016 gli appaltatori dovranno informare gli operatori dei possibili cambiamenti dal gennaio 2017 per impianti con almeno 5 tonnellate CO2-eq di refrigerante;
Sistemi di controllo delle perdite – la nuova soglia basata sugli equivalenti di CO2 potrebbe richiedere cambiamenti nei sistemi di controllo già installati, a seconda del refrigerante utilizzato, ovvero:
- Apparecchi con meno di 300 kg ma più di 500 tonnellate di CO2-eq di refrigerante avranno bisogno di un sistema di controllo a partire dal 1° gennaio 2015. Non ci sono periodi di transizione. Quindi per esempio dal 1° gennaio 2015 sistemi con almeno 127,49 kg di R404A devono assolvere questo dovere.
Cosa dovrebbero fare i tecnici del freddo? L’Articolo 5 vale per tutti gli apparecchi non solo per quelli installati dopo il 1° gennaio 2015. Gli appaltatori dovrebbero contattare gli operatori interessati da questa norma e informarli che i loro apparecchi devono esser aggiornati prima del 1° gennaio 2015.
Consegna dei gas fluorurati ad effetto serra solo a imprese certificate
- Dall’1°gennaio 2015 i gas fluorurati possono essere venduti solo a e acquistati solo da imprese certificate, siano esse aziende o individui singoli, inclusi operatori e produttori di impianti, ad uso manutenzione, installazione, servizio e riparazione.
Cosa dovrebbero fare i distributori?
I distributori dovrebbero preparare a stabilire e mantenere una registrazione di informazioni rilevanti sull’acquisto (numero di certificazione, quantità di refrigeranti acquistato)
Ulteriori informazioni su questi e altri aspetti della nuova regolamentazione verranno dati in una Guida speciale che l’Associazione sta preparando e pubblicherà in occasione di Chillventa, a cui l’associazione sara’ presente al padiglione 1 stand 218