A metà dicembre la Commissione ha adottato una proposta per una nuova direttiva UE per reprimere la criminalità ambientale, adempiendo a un impegno chiave del Green Deal europeo. La proposta intende rendere più efficace la protezione dell’ambiente obbligando gli Stati membri ad adottare misure di diritto penale: fissa un livello minimo per le sanzioni e rafforza l’efficacia della cooperazione tra le forze dell’ordine. Obbliga inoltre gli Stati membri a sostenere e assistere le persone che segnalano reati ambientali e a cooperare con le forze dell’ordine. Questa proposta contribuirà a proteggere la natura e le risorse naturali, nonché la salute pubblica e il benessere.
Tra i reati ambientali che questa nuova proposta considera vi è anche la “produzione e commercio, export e import, uso e immissione nell’ambiente illegali” di gas serra fluorurati, categoria in cui rientrano i refrigeranti sintetici -Art 3(1)(r).
Le sanzioni proposte sono stimate in base alla gravità dei reati ambientali e questa dipende, tra l’altro, dalle conseguenze stesse del reato. Pertanto, la proposta prevede sanzioni più severe laddove elemento costitutivo del reato sia la morte o lesioni gravi alle persone oppure un danno sostanziale all’ambiente. Tuttavia, la gravità dei reati – e quindi la gravità delle sanzioni – non dipende solo dalle conseguenze materiali del reato, in quanto la proposta prevede sanzioni più elevate per alcuni reati che comportano un notevole rischio di danno sostanziale per l’ambiente o sono considerati altrimenti come particolarmente dannosi per l’ambiente. Ad esempio, la distruzione o il danno irreversibile o duraturo di un ecosistema sono considerate circostanze aggravanti nei casi in cui queste ultime non facciano già parte degli elementi costitutivi dei reati.
Se questa proposta dovesse essere accettata così come è anche da Parlamento e Consiglio europeo, gli Stati membri dovrebbero criminalizzare il commercio illegale di HFC e, più specificamente, la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, l’emissione o rilascio di HFC se commesso intenzionalmente o con negligenza grave, indipendentemente dal fatto che causi o possa causare danni all’ambiente o morte o lesioni gravi a qualsiasi persona.
Inoltre, gli Stati membri dovrebbero prevedere nella loro legislazione, in relazione a tali reati, una pena detentiva massima nel diritto nazionale che non dovrebbe essere inferiore a 6 anni, mentre il limite massimo delle ammende inflitte alle persone giuridiche non dovrebbe essere inferiore al 5% del fatturato mondiale totale della persona giuridica. Ulteriori sanzioni e misure, come l’obbligo di ripristino dell’ambiente, l’esclusione temporanea dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese le procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e la pubblicazione delle decisioni, saranno a disposizione dei giudici nei casi in cui persone fisiche e giuridiche abbiano commesso commercio illegale di HFC.
La proposta aiuterà le indagini e le azioni penali transfrontaliere. I crimini ambientali spesso colpiscono diversi paesi (ad esempio traffico illecito) o hanno effetti transfrontalieri (ad esempio nel caso dell’inquinamento transfrontaliero di aria, acqua e suolo). Le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie possono affrontare questi crimini solo se lavorano insieme attraverso le frontiere.