CNA Installazione Impianti: cosa vorremmo dalla revisione in corso del Regolamento F-Gas

Guido Pesaro

L’attuale regolamento sui gas fluorurati UE 517/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, che sostituisce il regolamento originale sui gas fluorurati adottato nel 2006, ha introdotto cambiamenti di vasta portata nel settore del freddo. In particolare:

  • limita la quantità totale dei più importanti gas fluorurati che possono essere venduti nell’UE dal 2015 in poi e li riduce gradualmente fino a un quinto delle vendite del 2014 nel 2030;
  • vieta l’uso di gas fluorurati in molti nuovi tipi di apparecchiature in cui sono ampiamente disponibili alternative meno dannose;
  • previene le emissioni di gas fluorurati dalle apparecchiature esistenti richiedendo controlli, assistenza adeguata e recupero dei gas al termine del loro ciclo di vita.

Come anche previsto dal Regolamento stesso, la Commissione lo sta attualmente riesaminando. Questa revisione ne valuterà l’efficacia, la pertinenza, l’efficienza, la coerenza e il valore aggiunto dell’UE. La revisione analizzerà anche le opzioni politiche per migliorare il regolamento in futuro, in vista di:

  • Green Deal europeo e legge europea sul clima
  • recenti obblighi internazionali sugli idrofluorocarburi (HFC) ai sensi del protocollo di Montreal
  • progressi compiuti e lezioni apprese.

Questa revisione comprende una serie di attività tra cui anche consultazioni pubbliche per raccogliere riscontri e opinioni da un’ampia gamma di soggetti interessati, dalle autorità pubbliche alle industrie, alle associazioni di imprese, alle imprese, alle organizzazioni della società civile, al mondo accademico e ai singoli cittadini. L’ultima di queste consultazioni si è conclusa il 29 dicembre 2020 e al momento della stesura di questo testo non se ne conoscono ancora i risultati. Nel frattempo, ZeroSottoZero ha interpellato alcune delle maggiori associazioni italiane del settore del freddo, chiedendo loro di esprimere un parere sul regolamento F-Gas, sui risultati ottenuti fino ad ora ed eventuali proposte di cambiamento. Qui di seguito le risposte di CNA Installazione Impianti. Risponde Guido Pesaro, responsabile nazionale CNA Installazione Impianti.

Quali sono i “desiderata” del vostro settore per la “nuova” F-Gas?

Sicuramente un approccio meno burocratico. Nel nostro paese, al 31.12.2019, risultavano certificate f-gas in categoria I circa 68.000 persone fisiche e 28.500 imprese. Questi numeri ci dicono in modo molto chiaro che le imprese che operano nel settore della refrigerazione sono di piccola dimensione ed è conseguente il fatto che qualsiasi legislazione che ne regolamenti l’attività debba essere “tarata” su questa dimensione d’impresa. Inoltre, sarebbe importante che, nel recepimento del nuovo Regolamento europeo che andrà a sostituire il 517/2014, il legislatore italiano eviti, come accaduto in passato, di rendere il sistema di certificazione eccessivamente gravoso, da un punto di vista burocratico ed economico, per le piccole imprese. In Italia, purtroppo, il recepimento del Regolamento CE ha sempre comportato per le nostre imprese un aggravamento degli oneri burocratici mettendo le nostre imprese in una condizione di oggettivo svantaggio rispetto a quelle degli altri paesi europei.

Cosa ritenete che vada cambiato/aggiunto/eliminato?

Innanzitutto, va corretta l’impostazione secondo la quale le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con f-gas possono essere vendute agli utilizzatori finali qualora sia dimostrato che l’installazione venga effettuata da impresa certificata.  Questa disposizione si è dimostrata troppo facile da aggirare e sarebbe ora necessario vietare la vendita di apparecchiature contenenti f-gas, ermeticamente sigillate o meno a chi non è certificato. Poi c’è la questione, annosa ed ancora non risolta dai DPR che negli anni hanno recepito il Regolamento Europeo, relativa alle richieste che fanno alcuni enti di certificazione alle persone ed alle imprese certificate che vogliono cambiare ente di certificazione di pagare i costi di trasferimento dei certificati. Questi costi, per la loro entità rapportata ai costi complessivi di certificazione dato che possono variare dai 190 ai 300 euro, impediscono di fatto o rendono quantomeno difficoltoso il libero passaggio delle certificazioni stesse da un ente all’altro e sono spesso assimilabili a vere e proprie penali per il recesso che non trovano alcuna giustificazione nel tariffario approvato da Ministero e nella legge, la quale, nella sua ratio, voleva invece garantire il libero trasferimento delle certificazioni tra enti accreditati a beneficio dei soggetti certificati. Abbiamo già segnalato la cosa all’Antitrust, ma sarebbe meglio che fosse il nuovo Regolamento europeo a chiarire in modo non equivoco che il passaggio della propria certificazione da un ente all’altro non può essere, per l’impresa o la persona fisica, un costo da dover sostenere prevedendo sanzioni per chi ostacola il trasferimento dei certificati.

Siete soddisfatti del regolamento e dei suoi risultati fino ad oggi?

Solo in parte. A nostro avviso è necessario abolire alcuni obblighi che ci sembrano superflui ed introdurre norme che impediscano o rendano più difficile l’immissione in commercio di apparecchiature cariche di F-Gas. Mi riferisco, in particolare alla tenuta dei registri (art. 6 del Regolamento 517/2014, ndr) che si configura come sostanzialmente inutile dato che acquisti e vendite di F-Gas nel nostro paese devono obbligatoriamente essere inseriti nella Banca Dati. Inoltre, vietare la vendita di apparecchiature precaricate con F-Gas costituirebbe un serio ostacolo all’attività degli operatori abusivi ed una ragionevole certezza che questa tipologia di gas venga trattata solo da personale certificato.

Quali le maggiori difficoltà che avete evidenziato per il Vostro settore?

Purtroppo, nonostante i nostri sforzi, vi sono ancora troppe imprese che operano nel settore pur non essendo in possesso della necessaria certificazione facendo, in tal modo, concorrenza sleale alle imprese in regola che, per certificarsi, hanno dovuto sopportare onerosi percorsi burocratici, economici ed amministrativi. Il problema della quantità e della qualità dei controlli si pone pertanto in modo prioritario analogamente a quello delle sanzioni da comminare a chi non rispetta la legge; il decreto legislativo che regola la disciplina sanzionatoria, infatti, prevede sanzioni a volte spropositate rispetto all’entità dell’illecito, a volte troppo leggere.

In Italia chi è deputato a controllare che chi maneggia F gas abbia anche una certificazione?

Secondo l’art. 16 del decreto legislativo 146/2019, il cosiddetto “Decreto Sanzioni” l’attivita’ di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative spetta al Ministero dell’Ambiente che si avvale del Comando carabinieri per la tutela
dell’ambiente, dell’ISPRA, delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. All’accertamento delle violazioni  possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. È il Prefetto territorialmente competente ad irrogare poi materialmente le sanzioni.

Come funziona il sistema dei controlli?

Innanzitutto i  troppi soggetti coinvolti nei controlli non garantiscono un coordinamento efficiente dell’attività ispettiva. In secondo luogo la scarsità delle risorse umane a disposizione non consente quella capillarità dei controlli tale da assicurare l’efficacia degli stessi. Nella maggior parte dei casi le denunce nei confronti di chi opera nel settore senza la necessaria certificazione vengono da privati.

FINE

ZeroSottoZero ringrazia Guido Pesaro e CNA Installazione Impianti per la gentile disponibilità