Nuova Circolare del Ministero dell’Ambiente del 24 dicembre 2020 in materia di rinnovo delle certificazioni a seguito dell’emergenza

I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 , conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi sino al 3 maggio 2021 .

La circolare chiarisce gli aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020 nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.