Assofrigoristi – SANIFICAZIONE: COSA RISCHIA IL DATORE DI LAVORO CHE SANIFICA CON PRODOTTI O TECNOLOGIE NON RICONOSCIUTE

Attenersi alle indicazioni delle istituzioni, in particolare delle autorità sanitarie, è fondamentale per garantire agli imprenditori la salute dei lavoratori, dei clienti e la loro continuità aziendale

Siamo ormai prossimi alla cosiddetta fase 2, che permetterà la riapertura graduale delle aziende già dalle prossime settimane. Per questo motivo la Prefettura ha predisposto una serie di controlli sul rispetto, da parte delle aziende, del protocollo anti-contagio. Tra gli organi deputati ai controlli nelle aziende, non poteva non avere un ruolo chiave l’Ispettorato del lavoro.

Al fine di chiarire l’ambito di questi controlli, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato, per i propri ispettori, la nota n. 149 del 20 aprile 2020, con la quale ha fornito una check list sulle verifiche che dovranno essere effettuare, su richiesta della Prefetture, sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro (industriali e commerciali), delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo sottoscritto dal Governo, il 14 marzo 2020, con le parti sociali (associazioni dei datori di lavoro e sindacati). Si tratta di una serie di precauzioni idonee per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e per la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori e di chi entra nelle aziende.

Ci concentriamo sulle prescrizioni indicate nel Protocollo del 14 marzo 2020 che saranno oggetto di verifica da parte degli organi di vigilanza per ciò che riguarda la pulizia e la sanificazione, un ambito dove le nostre aziende sono chiamate ad operare senza, apparentemente, il necessario riconoscimento da parte delle istituzioni, per il quale abbiamo rivolto un importante interpello al MiSE, il Ministero competente per l’unica normativa che li definisce.

Tutte le evidenze che saranno raccolte durante la verifica ispettiva in azienda saranno allegate ad un verbale di accesso e verifica, denominato Covid-19, e inviate alla Prefettura competente, affinché possa adottare, qualora siano presenti omissioni o difformità rispetto al modus operandi previsto per le aziende dal Protocollo 14 marzo 2020, gli eventuali provvedimenti di competenza, anche di carattere interdittivo, in capo all’azienda.

Per ciò che concerne la pulizia e sanificazione dei locali aziendali, affinché l’azienda possa continuare la propria attività lavorativa e quindi ricevere, al proprio interno, i lavoratori, deve svolgere una “sanificazione” periodica, con adeguati detergenti, dei locali, degli ambienti, dei reparti produttivi, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. In particolare, il protocollo cita che dovranno essere periodicamente sanificate attrezzature utilizzate da più lavoratori, come tastiere di computer, schermi touch screen, mouse, telefoni, ecc.

Qualora le operazioni di sanificazione dovessero richiedere una tempistica importante, visto la profondità di intervento che si vuole raggiungere, il datore di lavoro potrà ricorrere agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) previsti dal decreto Cura Italia (decreto legge n. 18/2020).

Inoltre, dovrà essere prevista una pulizia completa giornaliera. Pulizia che dovrà essere ripetuta, all’interno della giornata, qualora l’azienda svolga l’attività su più turni di lavoro. Infatti, dovrà essere replicata alla fine di ogni turno.

Nel caso in cui il datore di lavoro dovesse accorgersi della presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, dovrà effettuare procedure di sanificazione approfondite dei locali dove ha stazionato, attraverso una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente, seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero, come l’ipoclorito di sodio – 0.1% -0,5% così come suggerito dall’OMS. Una volta proceduto a disinfettare gli ambienti, questi dovranno poi essere oggetto di ventilazione, così come spiegato dal Ministero del Salute, nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020.

Quindi, ribadiamo quanto Assofrigoristi ha indicato sin da subito in vari documenti negli ultimi due mesi e ribadito al MiSE per gli interventi in detrazione, la “sanificazione” è la somma di “pulizia” (o detersione) e “disinfezione”, che riguarda gli ambienti e le condizioni microclimatiche.

La check list degli ispettori prevede, per queste specifiche aree 4 verifiche:

  • L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago?
  • Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si è proceduto alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione?
  • È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi?
  • L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, organizza interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)?

Da queste domande, a cui l’ispettore dovrà rispondere semplicemente con un SI o un NO, si evince che l’unico riferimento valido per definire la sanificazione è la Circ. n. 5543 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, dove sono citati esclusivamente i principi attivi noti come efficaci per i Coronavirus.

Circ. 5543, 22/02/2020: “Le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato”.

Vogliamo altresì sottolineare, al punto 2 della Check List, la necessaria verifica della presenza della “ventilazione”, elemento chiave per la diluzione degli inquinanti e contaminanti indoor, come sottolineato dalle più autorevoli associazioni mondiali e dalle istituzioni nazionali tra cui l’ISS nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5_2020”.

Dal punto di vista della legislazione corrente, la sorveglianza sanitaria potrà continuare esclusivamente nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo).

A tale scopo e, in generale, per implementare tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 e segnalare situazioni di particolare fragilità da parte di dipendenti con patologie attuali o pregresse, il medico competente dovrà collaborare fattivamente con il datore di lavoro, con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

Le attività di controllo, alle quali gli ispettori si dovranno attenere per rispondere alle richieste delle Prefetture, non rientrano nell’ambito delle ordinarie attività di verifica effettuate sul territorio, che sono state temporaneamente sospese, ma sono finalizzate ad accertare l’attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Detta verifica dovrà essere effettuata in stretto raccordo con i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, con le quali dovrà avvenire una programmazione previamente concordata, contenente le liste di aziende sulle quali orientare i controlli, ciò al fine di agevolare la corretta individuazione degli obiettivi da perseguire.

Nulla vieta che qualora gli ispettori del lavoro siano in presenza di evidenti violazioni di particolare gravità ed urgenza, tali da imporre verifiche immediate in loco, non potranno esimersi dal farle. Stesso discorso anche qualora debbano essere effettuati indifferibili accertamenti di polizia giudiziaria.

Dunque, l’utilizzo di prodotti o tecnologie che non tengano conto delle indicazioni delle istituzioni potrebbero portare a conseguenze per il Datore di Lavoro.

Infatti, qualora gli ispettori dovessero constatare l’inosservanza di una o più misure prevenzionistiche oggetto del Protocollo, non dovranno comminare una sanzione al datore di lavoro ma dovranno trasmettere, alle competenti Prefetture l’esito degli accertamenti (verbale di accesso e check list compilata), ricapitolando le omissioni/difformità riscontrate per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

In pratica, sulla base di tale segnalazione sarà la Prefettura ad adottare eventuali misure, anche di carattere interdittivo, in capo all’azienda.

(Testo di Assofrigoristi)