COVID-19: Circolare del Ministero dell’Ambiente sugli obblighi di controllo periodico delle perdite e comunicazione

Con una circolare del 6 aprile 2020 il Ministero dell’Ambiente fornisce indicazioni ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel campo degli obblighi di controllo delle perdite periodico e di comunicazione di cui all’articolo 16, comma 8, del DPR 16 novembre 2018, n 146 sui gas fluorurati a effetto serra.  

La circolare fornisce indicazioni in merito a:

  • Termini per l’obbligo dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014.

Viene chiarito che in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID-19.

  • Sospensione dei termini per la comunicazione dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n 146.

Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici, la decorrenza dei citati termini è sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprende a decorrere dal 16 aprile 2020.

Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di estendere il periodo di 52 giorni di cui all’articolo 103 del D.L. n. 18/2020, la  circolare si intende automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione.

Per informazioni approfondite e aggiornate ed eventuali chiarimenti: QUI o QUI

N.B.: IL comma 2 dell’articolo 103 del D.L.17 marzo 2020 recita:

Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque  denominati,  in  scadenza
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la  loro  validita'
fino al 15 giugno 2020".