Assoclima: grosso passo avanti con il nuovo decreto prevenzione incendi

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Nel marzo 2018, l’ing. Roberto Saccone, Presidente di Assoclima Costruttori Sistemi di Climatizzazione, era intervenuto a un convegno di MCE denunciando la difficile situazione in cui si trovava il settore della climatizzazione in Italia, in particolare quello delle macchine a espansione diretta di media e grande potenza (VRF) e delle apparecchiature idroniche di potenza medio-piccola.

Oltre alla mancanza di una componentistica omologata per l’utilizzo dei nuovi fluidi che consentisse di rispettare i parametri di efficienza obbligatori dal 1° gennaio 2018, oltre alla inattesa difficoltà di reperire quantitativi sufficienti dei refrigeranti R410A e R134a e al loro continuo aumento di prezzo, egli indicava il nodo dell’adeguamento legislativo: «Le nuove famiglie di refrigeranti sono caratterizzate da una leggera infiammabilità, che ha portato alla definizione della specifica classe di identificazione A2L per distinguerle da altri fluidi infiammabili o molto infiammabili. La diffusione di prodotti con questi nuovi refrigeranti è in costante crescita per le applicazioni residenziali, mentre persiste il divieto d’impiego per tutte le altre principali applicazioni richieste dal mercato». Ad esempio, i centri commerciali e il terziario.

A questo proposito, Assoclima aveva avviato da tempo un tavolo di confronto con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per consentire loro di valutare l’adeguamento delle normative e delle regole tecniche in alcune attività soggette a prevenzione incendi, oltre che la definizione di precise linee guida relative all’installazione di sistemi di climatizzazione caricati con refrigeranti in classe A2L.

A fine 2018 questo ultimo nodo è stato sciolto. Infatti, il 3 dicembre è stato pubblicato sulla GU n. 281 il Decreto 23 novembre 2018 del Ministero dell’Interno recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al Decreto 3 agosto 2015”.

In esso, al punto V.8.5.10 “Sicurezza impianti tecnologici” si riporta: «I gas refrigeranti negli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (Capitolo S.10) e di refrigerazione alimentare, inseriti in aree TA, devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817 “Refrigerants – Designation and safety classification” o norma equivalente».

Come tiene a sottolineare Alberto Spotti, Assoclima, questo decreto è di fondamentale importanza. Per la prima volta, infatti, nei disposti legislativi dei Vigili del Fuoco, viene esplicitamente indicato quale tipo di gas si può utilizzare, facendo riferimento alla ISO 817, e soprattutto viene permesso l’utilizzo di refrigeranti leggermente infiammabili (A2L). «Fino ad oggi – specifica Alberto Spotti – non era possibile negli impianti utilizzare né refrigeranti tossici, né refrigeranti infiammabili». Inoltre, il decreto pubblicato in Gazzetta definisce chiaramente una regola valida a livello nazionale, a cui tutti i Vigili del Fuoco si devono attenere e devono riconoscere, ponendo finalmente fine alla frammentazione di interpretazioni a cui lasciava spazio il vecchio decreto.

In realtà, il cambiamento in atto è ancora maggiore. Come spiega Alberto Spotti: «Fino ad oggi per gli ambienti sottoposti a prevenzione incendi, c’erano solo disposizioni impositive. Oggi il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha impostato e sta impostando le sue attività su un approccio ingegneristico. Ovvero, nei luoghi sottoposti a prevenzione incendi, si individuano i possibili rischi e si propongono misure per ridurre al minimo il rischio di incendio e danno a persone e materiali». Questo naturalmente apre un dialogo in fase di progettazione e diverse possibilità di soluzione.

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