I Consigli di Amministrazione di Epta S.p.A. – Gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale – e delle sue controllate Costan s.r.l., Iarp s.r.l. e Misa s.r.l. hanno approvato il Progetto di Fusione per incorporazione delle suddette controllate in Epta S.p.A.
La decisione di procedere a tale fusione nasce dall’esigenza di semplificare la struttura societaria del Gruppo Epta in Italia e, di conseguenza, del suo modello di Governance. L’operazione ha come scopo una maggiore efficienza della gestione amministrativa, con ricadute positive in termini di riduzione del numero degli adempimenti civilistici e fiscali e della complessità dei trasferimenti di beni e servizi tra le Società coinvolte. Si sottolinea, inoltre, come la fusione consentirà di ottenere benefici significativi grazie a processi decisionali più rapidi.
«Continueremo ad operare con i nostri storici marchi italiani» dichiara Marco Nocivelli, Presidente e Amministratore Delegato di Epta S.p.A «Costan, Iarp e Misa, marchi leader nei rispettivi settori e da sempre sinonimo di innovazione, affidabilità, design d’eccellenza e qualità, sono i veri portatori della tradizione e dei valori del Gruppo: complementari tra loro, ci permettono di offrire sul mercato soluzioni complete e ben bilanciate, in grado di soddisfare ogni esigenza dei nostri partner nel Retail, nel settore HoReCa e nell’Industria del Food & Beverage».
La Fusione avrà effetto erga omnes1 a far data dall’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504-bis cod. civ. o dalla data successiva indicata nell’atto di Fusione e comunque presumibilmente dal 31/12/2016.
Gli effetti contabili e fiscali della Fusione saranno retrodatati alla data del 1° gennaio dell’esercizio in cui si verificheranno gli effetti giuridici della Fusione (e quindi, presumibilmente, dal 1° gennaio 2016).
1: Nel linguaggio giuridico si usa dire che ha efficacia erga omnes una norma applicabile ad intere categorie di persone. Il significato risulta quindi essere l’opposto del detto inter partes cioè avente efficacia solo per le parti (di un giudizio, di un contratto, ecc.).