Dal 1° luglio 2016 entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura energetica per gli armadi frigoriferi e i congelatori professionali alimentati dalla rete elettrica.
Questo è quanto specificato dalla direttiva europea 2010/30/UE che riguarda l’etichettatura energetica e le indicazioni sul consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia che essa deve riportare e dal Regolamento Delegato UE 2015/1094 che integra la direttiva in materia di etichettatura energetica di armadi frigoriferi e congelatori professionali.
Il Regolamento, in particolare, tratta dell’ambito di applicazione dell’etichettatura energetica, delle varie definizioni, della responsabilità dei fornitori e dei distributori, delle varie verifiche e dell’entrata in vigore del Regolamento stesso.
Dopo aver precisato che il Regolamento si applica ad “armadi frigoriferi/congelatori professionali alimentati dalla rete elettrica, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi”, il contenuto specifica quali sono i prodotti esonerati dal rispettare il Regolamento stesso.
Responsabilità dei fornitori
I fornitori che immetteranno nel mercato armadi frigoriferi o congelatori professionali, a partire dal 1° Luglio 2016, saranno infatti tenuti a rispettare alcune regole:
- applicare a ogni prodotto etichette conformi a quanto specificato nell’allegato III; creare, per ogni modello di prodotto, etichette elettroniche conformi a quanto specificato nell’allegato III;
- mettere a disposizione una scheda relativa al prodotto, secondo quanto precisato nell’allegato IV;
- mettere a disposizione una scheda elettronica relativa al prodotto, secondo quanto precisato nell’allegato IV;
- fornire, su richiesta, la documentazione tecnica alle autorità degli Stati membri, in conformità con quanto esplicitato nell’allegato V;
Inoltre:
- le informazioni relative al consumo di energia o al prezzo di un prodotto, che figurano nella pubblicità del modello specifico, devono fare riferimento alla sua classe di efficienza energetica;
- le informazioni relative ai parametri tecnici specifici di un prodotto, che figurano nel materiale tecnico promozionale del modello specifico, devono fare riferimento alla sua classe di efficienza energetica.
Dal 1° Luglio 2019 è previsto un aggiornamento dell’etichetta energetica.
Per maggiori informazioni, invitiamo i lettori a consultare la pagina dedicata e il Regolamento nei Riferimenti qui di seguito:
Testo del Regolamento Delegato UE 2015/1094: QUI
Testo della direttiva europea 2010/30/UE: QUI