Certificazioni Fgas (Regolamento (UE) n. 517/2014): un chiarimento

Nel numero di ottobre di Zero sotto Zero avevamo riportato quanto sentito ad un congresso sugli aspetti del regolamento (UE) n. 517/2014 legati a formazione e – soprattutto – certificazione. PoichĂ© quanto da noi scritto ha creato un poco di confusione tra alcuni dei nostri lettori, riprendiamo qui ora il tema per fare chiarezza. A questo scopo abbiamo parlato direttamente con l’autoritĂ  competente in materia: il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Si parta innanzitutto da un elemento fondamentale: il regolamento (UE) n. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra ABROGA il regolamento (CE) n. 842/2006, fatto salvo il rispetto dei requisiti di detto regolamento conformemente al calendario ivi indicato. Inoltre, tutti i Regolamenti di esecuzione emanati successivamente al regolamento (CE) n. 842/2006 restano in vigore e continuano a essere applicati salvo e fino ad abrogazione mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione.

Detto questo, per quanto riguarda l’ambito delle certificazioni bisogna specificare che:

  • Per la legislazione italiana il sistema di certificazione in ambito di gas fluorurati resta quello attuale cosi come disciplinato nel D.P.R. n. 43/2012 che si rifĂ  al precedente regolamento n. 842/2006. Tutti i riferimenti a quest’ultimo regolamento si intendono fatti al regolamento (UE) n. 517/2014 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII del nuovo regolamento. I nuovi ambiti di certificazione, introdotti dal regolamento (UE) n. 517/2014 devono ancora essere disciplinati;
  • Tutte le certificazioni ottenute ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006 restano valide conformemente alle modalitĂ  con cui sono state rilasciate (come disciplinato nel D.P.R. n. 43/2012), fatto ribadito anche al comma 7, dell’articolo 10, del regolamento (UE) n. 517/2014 dove si afferma che “gli attuali certificati e attestati di formazione emessi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 restano validi, conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati„;
  • Ci sono nel nuovo regolamento (UE) n. 517/2014 degli ampliamenti rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006. Ad esempio nuovi ambiti di attivitĂ  (es. smantellamento oltre all’installazione, recupero, manutenzione, riparazione e controllo) e apparecchiature (celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero) richiedono secondo il nuovo regolamento obbligo di certificazione, ma per ora per tali ambiti non è stata ancora definita una modalitĂ  di certificazione;
  • Entro il 1° gennaio 2017 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i programmi di certificazione e formazione. Si può dunque credere che entro quella data verranno introdotte anche nella legislazione italiana le novitĂ  del regolamento (UE) n. 517/2014 per la certificazione.

Il testo completo del nuovo regolamento si trova sul sito del Ministero QUI  oppure nella biblioteca di Zero sotto Zero QUI