F-Gas 517/2014: l’esperto risponde (Controllo Perdite/2)

Prosegue qui la serie di domande selezionate tra quelle formulate dai nostri lettori con relativa risposta di esperti del settore. (Prima parte/Generale: QUI; Seconda parte/Controllo Perdite 1: QUI).

 

1) Quanto devono essere frequenti i controlli degli apparecchi?

Gli intervalli di controllo dipendono dalla carica dell’impianto espressa in tonnellate di CO2 equivalenti.

  • Da 5 a meno di 50 tonn. CO2: ogni 12 mesi; se presente un sistema di rilevamento delle perdite: ogni 24 mesi;
  • Da 50 a meno di 500 tonn. CO2: ogni sei mesi; se presente un sistema di rilevamento delle perdite: ogni 12 mesi
  • Dalle 500 tonn. CO2: ogni tre mesi; se presente un sistema di rilevamento delle perdite: ogni 6 mesi

2) Cosa significa secondo l’Art. 3 che se l’apparecchiatura ha avuto una perdita ed  è stata riparata, „gli operatori assicurano che quest’ultima sia controllata da una persona fisica certificata entro un mese dalla riparazione per verificare che la riparazione sia stata efficace“?

Se il controllo è effettuato direttamente dopo una riparazione, questo  è nella maggior parte dei casi sufficiente. Così il controllo avrebbe luogo “entro un mese” dalla riparazione. Solo quando l’impianto deve essere rimesso in funzione per qualche tempo dopo la riparazione per poterne verificare la  avvenuta riparazione, allora può  esser necessario un controllo successivo, sempre entro un mese. L’ispezione deve naturalemnte essere documentata nei registri.

3) Quali sono le caratteristiche che devono avere i sistemi di rilevamento delle perdite?

Secondo l’Art 5 devono essere muniti di adeguati strumenti di rilevamento delle perdite le seguenti apparecchiature:

  • apparecchiature fisse di refrigerazione;
  • apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
  • pompe di calore fisse;
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio;
  • commutatori elettrici installati a decorrere 
dal 1° gennaio 2017;
  • cicli Rankine a fluido organico installati a decorrere 
dal 1° gennaio 2017.

contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente

Un sistema di rilevamento di perdite deve essere in grado di rilevare la fuoriuscita dei gas fluorurati e avvertire l’operatore o il manutentore. L’Operatore assicura che i sistemi di rilevamento delle perdite siano ispezionati almeno una volta ogni dodici mesi (quadri elettrici ogni sei anni) per garantire il loro corretto funzionamento.

In un opuscolo informativo risalente al passato regolamento della Commissione Europea (CE) n 842/2006, si afferma che: “Nella scelta una tecnica appropriata e di una posizione di installazione ragionevole per un sistema di rilevamento, l’operatore deve tenere conto di tutti i parametri che ne influenzano l’efficacia, in modo che il sistema installato rilevi effettivamente una perdita e la segnali all’operatore. Tali parametri includono, tra l’altro, il tipo di impianto, lo spazio in cui è installato e possibilmente la presenza di altri contaminanti nella stanza.

La regola generale è che un sistema, per rilevare perdite monitorando la presenza di gas fluorurati in aria, deve essere installato nella sala macchine o comunque il più vicino possibile al compressore o alle valvole di controllo della pressione e si richiede che abbia una sensibilità che permetta una efficace rilevazione di perdite. Anche l’uso di altri sistemi, come sistemi per rilevare perdite attraverso analisi elettronica di livello del liquido o altri dati, in misura appropriata, è possibile”.

 

QUI il testo ufficiale del Regolamento 517/2014 in ITALIANO

L’Esperto risponde: Parte generale: QUI;

L’esperto risponde: Controllo Perdite parte 1: QUI

 

NOTA: Nonostante la cura messa nel redigere le risposte, la redazione non si assume nessuna responsabilità per eventuali imprecisioni nei contenuti di queste pagine. Si invitano  i lettori  a verificare  sempre quanto vale per la propria situazione con le categorie di settore o chi di competenza.