F-GAS: Obblighi di Comunicazione ai sensi dell’articolo 19

Il Ministero per l’Ambiente fa sapere che, come previsto dall’articolo 19 del Regolamento 517/2014, entro il 31 marzo di ogni anno devono essere comunicate le quantità di sostanze elencate negli Allegati I e II del Regolamento (QUI) per l’anno precedente – prodotte, importate o esportate – inclusi i gas contenuti nella apparecchiature, esportate, utilizzate come materia prima e distrutte.

Chi deve effettuare il report?

  • Produttori, importatori o esportatori che hanno prodotto, importato o esportato più di una tonnellata metrica o più di 100 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II, incluse anche le imprese (produttori o importatori) alle quali è stata trasferita una quota;
  • Imprese che hanno distrutto più di una tonnellata metrica o più di 100 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II;
  • Imprese che hanno utilizzato come materia prima più di 1000 tonn di CO2 equiv di F-gas;
  • Imprese che hanno immesso in commercio più di 500 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II contenuti in prodotti ed apparecchiature;
  • Imprese che hanno immesso in commercio apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore precaricate con HFC non precedentemente immessi in commercio nell’Unione.

Cosa deve essere comunicato? I contenuti della comunicazione dipendono dal ruolo dell’impresa nel mercato. Il nuovo modello di comunicazione e le modalità di trasmissione della relazione di cui all’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 sono stati stabiliti dalla Commissione mediante il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014 (pdf, 488 KB).

Come deve essere inviato il report? Ogni anno le imprese dovranno inviare il proprio report entro il 31 marzo all’European Environment Agency (EEA) utilizzando il sistema online Business Data Repository (BDR). Una guida all’uso del BDR è disponibile su CIRCA online forum nelle diverse lingue dell’Unione. Ulteriori informazioni e manuali dettagliati sono disponibili sulla pagina  BDR .

Il testo in italiano del regolamento 517/2014 si trova QUI