Tenuta di Registri: 5 anni (Articolo 6 del Regolamento F-gas 517/2014)

Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri. Questa regola era già presente nel regolamento 842/2006 ma il nuovo regolamento aggiunge alcuni punti. Le informazioni da registrare sono:

  • la quantitĂ  e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
  • le quantitĂ  di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
  • se le quantitĂ  di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, allora anche il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
  • le quantitĂ  di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
  • l’identitĂ  dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione ed eventualmente alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso il relativo numero di certificato;
  • le date e i risultati dei controlli effettuati;
  • qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.

Se non esiste una Banca Dati nazionale, gli operatori devono conservare i suddetti dati per 5 anni. Lo stesso vale per le Aziende che hanno provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione ed eventualmente alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature. La Commissione può, mediante un atto di esecuzione,

  • stabilire il formato dei registri;
  • specificare in che modo devono essere istituiti e tenuti.

 

Anche le imprese che forniscono gasfluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:

  • i numeri dei certificati degli acquirenti;
  • le rispettive quantitĂ  di gas fluorurati a effetto serra acquistati.

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni.