L’articolo 19 del regolamento europeo 517/2014 richiede che per le sostanze elencate negli Allegati I e II del regolamento siano riportate annualmente entro il 31 marzo la produzione, l’importazione, inclusi i gas negli apparecchi, l’esportazione, l’utilizzo di materia vergine e la distruzione .
Chi deve dichiarare?
- Produttori, importatori o esportatori che trattano una quantità uguale o maggiore a 100 tonnellate di equivalenti di CO2 di gas fluorurati e gas listati nell’allegato II, incluse aziende alle quali sono state trasferite delle quote;
- Le imprese che hanno utilizzato 1 000 tonnellate di CO2 equivalenti di gas fluorurati vergini;
- Le imprese che hanno posto 500 tonnellate di CO2 equivalenti di gas fluorurati o gas di cui all’allegato II, contenute in prodotti o apparecchiature presenti sul mercato;
- Le imprese che immessi sul mercato pre-carica di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, dove gli idrofluorocarburi contenute in queste apparecchiature non siano stati precedentemente immessi sul mercato dell’Unione;
- Le imprese che hanno distrutto 1000 tonnellate di CO2 equivaleti di gas fluorurati o più e di gas listati in allegato II
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Per l’Italia il punto di contatto nazionale f-gas e’ il Ministero dell’Ambiente, Dipt Ricerca ambientale e sviluppo, alla mail Info.fgas@minambiente.it Numero di telefono: +39 06 5722 8150 / 8151