Assofrigoristi raccomanda: NO AL RETROFIT DEGLI SPLIT CON R32! Ecco cosa rischia l’installatore

La direzione di Assofrigoristi, in un comunicato agli associati, osserva che carenza della disponibilità e costo dell’R410A, nella climatizzazione, stanno portando a una certa esasperazione tra gli installatori del settore termoidraulico.

Raccogliendo le sollecitazioni puntuali di alcuni Soci e a dispetto del fatto che Assofrigoristi da tempo, ormai, si è impegnata nel far conoscere le norme e le caratteristiche dei nuovi refrigeranti, i limiti applicativi, le problematiche del trasporto e dello stoccaggio, l’Associazione si trova oggi nuovamente a dover affermare e spiegare che una macchina per la climatizzazione domestica certificata CE che utilizza un certo refrigerante (nella maggior parte dei casi, negli split, R410A) non può essere retrofittata con un altro gas, ed in particolare con un gas che passa dalla classe A1 alla classe A2L (rif. EN378-1).

Ogni climatizzatore introdotto sul mercato risponde alla norma di prodotto EN 60335-2-40:2003+A13:2012 (“Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – Parte 2: norme particolari per le pompe di calore elettriche, per i condizionatori d’aria e per i deumidificatori”), che al Cap 3 “Definizioni: inserimento di definizioni riguardanti i refrigeranti e la pressione” e al Cap 22 “Costruzione: inserimento di nuove prescrizioni per i refrigeranti infiammabili” sancisce chiaramente che la responsabilità del costruttore si limita a quanto viene certificato e prodotto in linea con il progetto originale.

L’installatore che modifica un componente essenziale come il refrigerante, ne altera la marcatura CE del fabbricante e se ne assume tutta la responsabilità.

La marcatura CE presuppone, per il produttore, la verifica dell’applicazione delle Direttive di sicurezza come la Direttiva Macchine, Direttiva EMC, Direttiva PED e, dove applicabile, la direttiva ATEX.

Assofrigoristi ricorda inoltre che il d.lgs. 17/2010, che ha recepito la Direttiva Macchine 2006/42/CE , fissa il “divieto di immettere sul mercato macchine che possono pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone, degli animali domestici e dei beni” e fornisce “un dettagliato elenco di obblighi che il fabbricante deve osservare prima dell’immissione sul mercato e/o messa in servizio della macchina. Egli o il suo mandatario, infatti, devono:

  • accertare che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell’allegato I e che sia disponibile il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A;
  • fornire le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni; espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità;
  • redigere la dichiarazione CE di conformità e accertarsi che la stessa accompagni la macchina; apporre la marcatura ‘CE’”.

Un installatore che ne altera le caratteristiche sarà responsabile civilmente e penalmente di tale attrezzatura al posto del costruttore (arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro). Salvo le eventuali altre sanzioni possibili in caso di incidente.

Le questioni relative alla responsabilità ed alla sicurezza sono ben delineate per gli installatori all’art. 24 del D.Lgs. 81/2008 che “prescrive i doveri di installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici: essi, infatti, per la parte di loro competenza, devono rispettare le norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti”.

In particolare le più importanti prescrizioni che installatori e montatori devono osservare “sono contenute nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e “fra gli impianti rientranti nell’ambito di applicazione di tale decreto ministeriale si ricordano gli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici in genere, di riscaldamento e di climatizzazione, per il trasporto e l’utilizzazione di gas, ascensori, montacarichi ecc”.

A questo proposito Assofrigoristi ricorda che:

  • per svolgere l’attività di installazione, l’impresa installatrice deve possedere il certificato di abilitazione, rilasciato dalla Camera di commercio “che comprova il possesso dei requisiti tecnico professionali, prescritti dall’art. 4 del d.m. n. 37/2008”;
  • l’impresa deve realizzare gli impianti “a regola d’arte” (art. 6, DM 37/2008) “in conformità alla normativa vigente ed è responsabile della corretta esecuzione degli stessi: in particolare, gli impianti si considerano realizzati secondo la regola d’arte, quando sono conformi alle norme dell’UNI (Ente Italiano di Unificazione), del CEI (Comitato elettrotecnico italiano) o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli stati membri dell’Unione Europea” (N.B..nel nostro settore vige la EN378 – con tutte le norme di prodotto di cui anche la EN 60335-2-40, e la EN13313);
  • “una volta terminati i lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, l’impresa deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti (art. 7): questa deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice, recare i dati identificativi dell’impresa, la relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell’impianto”.

Passare da un refrigerante R410A a un R32 comporta l’alterazione delle certificazione di sicurezza del climatizzatore, mette a repentaglio la sicurezza dei clienti, risulta passibile di sanzione per non operare secondo le regole dell’arte.

Dell’R32 e della sua “sicurezza pratica” Assofrigoristi ha già parlato molto e, per dare un segnale al mercato su come comportarsi in caso della necessaria sostituzione di un climatizzatore a R410A (e suo possibile ritiro con recupero del refrigerante), l’Associazione sta preparando anche una puntuale Linea Guida.